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Tribunale di Pavia, ord. 13 dicembre 2025

In presenza di una clausola compromissoria che devolve le controversie ad arbitrato internazionale, la competenza cautelare del giudice statale permane ove la convenzione arbitrale non attribuisca espressamente agli arbitri il potere di concedere misure cautelari, atteso che, ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., l’attribuzione agli arbitri della potestà cautelare opera secondo un meccanismo di opt-in, richiedendo una pattuizione espressa delle parti nella convenzione di arbitrato o in atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale.
La clausola compromissoria che prevede la devoluzione delle controversie ad arbitrato internazionale, senza contenere espressa attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari, non preclude la giurisdizione del giudice italiano in materia cautelare, il quale resta competente ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., sia quando abbia giurisdizione nel merito, sia quando il provvedimento debba essere eseguito in Italia, a norma dell’art. 10 l. n. 218/1995.

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