In caso di eccezione di convenzione di arbitrato sollevata dal convenuto ex art. 819-ter cod. proc. civ. a cui aderisce l’attore non può applicarsi la disciplina dell’accordo processuale previsto dall’art. 38, co. 2, cod. proc. civ. posto che tale disposizione si riferisce alla competenza territoriale derogabile. Pertanto, in ordine alle spese processuali, il giudice tenuto conto del comportamento dell’attore lo condanna alla rifusione delle stesse in favore del convenuto.