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Tribunale di Patti, 25 giugno 2026, n. 589

La clausola compromissoria per arbitrato rituale attiene alla competenza e non alla giurisdizione; l’eccezione fondata su di essa, ancorché formalmente proposta dalla parte come difetto di giurisdizione, va riqualificata d’ufficio dal giudice come eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c.
Ai fini della qualificazione di una convene d’arbitrato come rituale o irrituale occorre fare riferimento ai normali canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., avendo riguardo alla comune intenzione delle parti desumibile dal dato letterale e dal loro comportamento complessivo; in caso di dubbio deve preferirsi la qualificazione come arbitrato rituale, attesa la natura eccezionale dell’art. 808 ter c.p.c. che disciplina l’arbitrato irrituale e la deroga al principio per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
Il riferimento, nella clausola compromissoria, alla figura dell’«arbitro compositore» attiene al potere di decidere secondo equità ai sensi dell’art. 822 c.p.c. e non incide sulla natura rituale dell’arbitrato, il quale rimane tale quando la clausola richiami espressamente le norme del codice di procedura civile.
L’inserimento di una clausola compromissoria all’interno di un accordo transattivo volto a comporre una lite manifesta, in ossequio al canone di buona fede di cui all’art. 1366 c.c., l’inequivocabile volontà delle partisottrarre alla cognizione del giudice ordinario le controversie scaturenti dal medesimo accordo, incluse quelle relative alla sua esecuzione e interpretazione; sarebbe irragionevole ritenere che le parti abbiano inteso devolvere ad arbitri liti generiche future, riservando invece al giudice ordinario le controversie sull’attuazione dell’accordo che le stesse avevano concluso per prevenirle.
Il requisito della determinabilità dell’oggetto della clausola compromissoria richiesto dall’art. 808 c.p.c. è soddiatto dal riferimento al rapporto giuridico sostanziale sottostante — nel caso di materia condominiale, dal riferimento ai «problemi condominiali» — senza che sia necessaria un’analitica elencazione di ogni possibile vizio o inadempimento; l’esclusione espressa di determinate controversie dal perimetro della clausola conferma, a contrario, che tutte le altre controversie inerenti il rapporto sono devolute all’arbitrato.

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