La clausola compromissoria contenuta in un contratto di cessione di quota sociale, che devolva ad arbitri le controversie tra soci o tra soci e società relative all’interpretazione ed esecuzione dell’accordo, comprende nel proprio ambito applicativo anche le domande di pagamento degli utili spettanti al socio cessionario, in quanto attinenti all’esecuzione del contratto che ha disciplinato l’ingresso del medesimo nella compagine sociale.
La presenza di una clausola compromissoria non preclude al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito derivante dal contratto; tuttavia, ove l’intimato eccepisca in sede di opposizione la competenza arbitrale, il giudice dell’opposizione deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi al collegio arbitrale.
La clausola compromissoria statutaria che conferisca il potere di nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società è valida ed efficace ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 5/2003, quando abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale per i quali non sia previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
