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Tribunale di Patti, 16 dicembre 2025, n. 1204

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che attribuisce la competenza arbitrale per le controversie relative ai “rapporti sociali” tra soci e società non si estende ai rapporti di natura contrattuale intercorrenti tra un socio e la società medesima, quali quelli derivanti da un contratto di appalto di servizi, i quali costituiscono obbligazioni di fonte negoziale autonoma e distinta rispetto al vincolo societario.
La designazione convenzionale di un foro, anche arbitrale, come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca delle parti, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo” o di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrino la comune volontà di attribuire il carattere dell’esclusività; in difetto di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro convenzionalmente designato deve qualificarsi come meramente facoltativo e concorrente con quelli previsti dalla legge.

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