La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che attribuisce la competenza arbitrale per le controversie relative ai “rapporti sociali” tra soci e società non si estende ai rapporti di natura contrattuale intercorrenti tra un socio e la società medesima, quali quelli derivanti da un contratto di appalto di servizi, i quali costituiscono obbligazioni di fonte negoziale autonoma e distinta rispetto al vincolo societario.
La designazione convenzionale di un foro, anche arbitrale, come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca delle parti, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo” o di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrino la comune volontà di attribuire il carattere dell’esclusività; in difetto di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro convenzionalmente designato deve qualificarsi come meramente facoltativo e concorrente con quelli previsti dalla legge.
