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Tribunale di Parma, 22 giugno 2023, n. 851

L’art.819-ter, co. 3, cod. proc. civ. dispone che, in pendenza del procedimento arbitrale, non possono proporsi all’autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, sicché una domanda giudiziale di tal sorta può essere proposta solo quando non sia stata introdotta una controversia innanzi agli arbitri sulla base della convenzione stessa.

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