La presenza di una clausola compromissoria nel contratto impedisce il ricorso all’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ., non potendo una parte che abbia sottoscritto la convenzione arbitrale richiedere unilateralmente tale procedura davanti al giudice ordinario, dovendosi tutelare il diritto della controparte a demandare agli arbitri l’istruzione e l’eventuale conciliazione sulla base della scelta negoziale originariamente condivisa.
