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Tribunale di Paola, ord. 16 luglio 2026 (R.G. 00000085/2026)

La facoltà riconosciuta a ogni condomino di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1129, co. 11, cod. civ., non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e non esclude la compromettibilità in arbitri di tale controversia, che non rientra nei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 cod. proc. civ.
Sono sottratte alla compromettibilità soltanto le controversie concernenti diritti indisponibili, dovendosi circoscrivere l’area dell’indisponibilità agli interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.
L’eccezione di improponibilità della domanda per sussistenza di clausola compromissoria contenuta nel regolamento, che imponga il preventivo esperimento dell’arbitrato, è fondata e comporta la declaratoria di improponibilità.

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