In materia di arbitrato societario, il potere degli arbitri di emettere provvedimenti cautelari deve essere espressamente attribuito dalle parti con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ.; in mancanza di tale espressa attribuzione nella clausola compromissoria, la domanda cautelare è di competenza del giudice ordinario competente ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ.