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Tribunale di Palermo, ord. 20 maggio 2026 (R.G. 00000315/2026)

Qualora la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale non attribuisca agli arbitri il potere di concedere misure cautelari, la competenza cautelare permane in capo al giudice ordinario fino alla costituzione del collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 818, co. 2, cod. proc. civ.

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