Il convenuto, che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, pone in essere una condotta processuale che, risolvendosi in una richiesta al giudice ordinario di emettere una statuizione relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio, denota la sua volontà di rinuncia all’eccezione di compromesso [argomentando sulla base di Cass., Sez. II Civ., 30 maggio 2007, n. 12736; ma v. in senso contrario Cass., Sez. I Civ., 30 maggio 2007, n. 12684].