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Tribunale di Palermo, 4 maggio 2023, n. 2095

La controversia tra fiduciante e fiduciario non riguarda il rapporto sociale e rispetto ad essa tale rapporto si configura come un mero presupposto, estraneo alla materia del contendere, e quindi inidoneo a giustificare la riconduzione della controversia alla competenza degli arbitri.

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