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Tribunale di Palermo, 31 dicembre 2025, n. 5251

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa, specificamente approvata per iscritto dal socio nella domanda di ammissione con espressa dichiarazione di accettazione e di conoscenza dello statuto, è validamente opponibile al medesimo e determina l’incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, senza che possa invocarsi la disciplina delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341 cod. civ., attesa la comunanza di interessi tra società e aderente che esclude la contrapposizione tipica dei contratti per adesione.
La clausola compromissoria statutaria che devolve la nomina degli arbitri alla Camera Arbitrale di una Camera di Commercio, rinviando al relativo regolamento per la determinazione del numero e delle modalità di designazione, soddisfa i requisiti di validità previsti dall’art. 34 d.lgs. 5/2003, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla società cui è legittimamente rimessa la nomina degli arbitri secondo le proprie regole interne.
L’efficacia della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale nei confronti del socio non è subordinata all’effettiva consegna o esibizione del testo statutario al momento dell’adesione, prevalendo i principi di autoresponsabilità in forza dei quali la parte è tenuta a valutare adeguatamente la portata delle proprie dichiarazioni, specie ove abbia attestato per iscritto di conoscere lo statuto e di accettare specificamente la clausola arbitrale ivi contenuta.

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