L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte; tuttavia, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della clausola compromissoria, ove l’eccezione risulti fondata, il giudice deve dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri e revocare il decreto opposto.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società mantiene la propria operatività anche nei confronti del socio che abbia perduto tale qualità per recesso o esclusione, quando la controversia afferisca a rapporti che trovano causa nell’ambito del vincolo societario, ancorché questo si sia sciolto limitatamente al singolo rapporto.
La clausola compromissoria statutaria che demanda la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, prevedendo in via subordinata la nomina da parte del Presidente del Tribunale, non può ritenersi generica e risulta idonea a fondare la competenza arbitrale.
