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Tribunale di Palermo, 30 marzo 2026, n. 2222

La rinuncia a far valere la clausola compromissoria in occasione di una specifica controversia non comporta la rinuncia definitiva e complessiva alla clausola medesima con riferimento ad ogni altra controversia che possa insorgere tra le parti, salvo che queste abbiano espressamente manifestato la volontà di risolvere il patto compromissorio con il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza richieste.

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