Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Palermo, 22 dicembre 2025, n. 5170

La clausola compromissoria che devolve le controversie ad arbitrato internazionale, pur non contenendo indicazioni sulla nomina, sul numero degli arbitri e sulla natura del lodo, deve ritenersi valida ed efficace qualora esprima in modo chiaro e univoco la comune volontà delle parti di deferire ad arbitri ogni controversia derivante dal contratto e presenti un contenuto determinabile per relationem mediante rinvio a regolamenti arbitrali precostituiti, in conformità alla previsione di cui all’art. 832 cod. proc. civ.
In tema di cessione di credito, il cessionario di un credito nascente da un contratto contenente una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto; viceversa, quest’ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all’originario creditore, atteso che altrimenti il debitore ceduto si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.
Qualora nel medesimo contratto coesistano una clausola compromissoria e una clausola di elezione del foro ordinario, l’interpretazione sistematica ai sensi dell’art. 1363 cod. civ. e il principio di conservazione del contratto ex art. 1367 cod. civ. impongono di ritenere che la seconda clausola espliciti la competenza del tribunale ordinario per le sole controversie non compromettibili ovvero per l’ottenimento di misure non emanabili da un collegio arbitrale, senza che ciò comporti deroga alla volontà compromissoria chiaramente espressa nella prima clausola.

Exit mobile version