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Tribunale di Palermo, 17 dicembre 2025, n. 5091

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa, che devolva ad arbitri le controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, si estende alle domande relative al rapporto di scambio – quale l’assegnazione dell’alloggio sociale e la restituzione delle somme versate – qualora tali domande trovino il proprio presupposto nell’accertamento della legittimità del provvedimento di esclusione del socio, configurandosi come conseguenza della verifica concernente la persistenza del rapporto sociale.
Nelle cooperative edilizie aventi per oggetto la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, la clausola compromissoria statutaria che preveda il deferimento ad arbitri delle controversie connesse all’interpretazione e all’esecuzione del contratto associativo comprende anche le controversie attinenti al rapporto di scambio, ogniqualvolta questo venga in rilievo quale procedimento che realizza l’interesse alla partecipazione sociale e sia quindi esaminato quale atto esecutivo del rapporto mutualistico.

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