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Tribunale di Palermo, 13 novembre 2025, n. 4550

Il lodo arbitrale, pur costituendo titolo esecutivo, non rappresenta la fonte del diritto di credito del socio receduto alla liquidazione della propria quota sociale, rinvenendosi tale fonte direttamente nella legge; ne consegue che l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo impugnato con azione revocatoria ordinaria deve essere verificata con riferimento al momento dell’esercizio del diritto di recesso e non a quello della pronuncia del lodo che ne accerta l’ammontare.
Ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., il credito derivante dalla liquidazione della quota del socio receduto, ancorché oggetto di impugnazione del lodo arbitrale che ne ha determinato il valore, costituisce credito idoneo a legittimare l’azione, atteso che anche il credito eventuale o litigioso è sufficiente a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.
La sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale disposta in sede di impugnazione non preclude l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria da parte del creditore il cui credito sia stato accertato nel lodo medesimo, in quanto il requisito della qualità di creditore richiesto dall’art. 2901 cod. civ. sussiste anche in presenza di un credito litigioso, non essendo necessari i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

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