In tema di liquidazione del compenso degli arbitri ai sensi dell’art. 814, co. 2, cod. proc. civ., qualora il collegio arbitrale sia composto esclusivamente da professionisti non avvocati, ovvero in caso di arbitrato misto, non trovano diretta applicazione i parametri forensi di cui all’art. 10 d.m. 55/2014, con la conseguenza che il Presidente del Tribunale, nell’esercizio del potere discrezionale di liquidazione, non è vincolato ad alcun parametro normativo predeterminato ed è libero di individuare, secondo prudente apprezzamento, i criteri equitativi ritenuti più adeguati all’oggetto e al valore della causa, nonché alla natura e all’importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, potendo fare riferimento anche alle tariffe di categorie professionali o alle tariffe delle camere arbitrali.
Nella determinazione giudiziale del compenso degli arbitri, il Presidente del Tribunale deve tenere conto della durata dell’incarico, del grado di difficoltà della controversia, della complessità delle questioni giuridiche affrontate e della natura prevalentemente documentale o istruttoria del procedimento, quali parametri di valutazione equitativa dell’opera prestata dal collegio arbitrale.
In sede di liquidazione del compenso arbitrale ai sensi dell’art. 814, co. 2, cod. proc. civ., non può essere riconosciuto il compenso per il segretario del collegio arbitrale in assenza di uno specifico riferimento normativo che ne preveda e disciplini la liquidazione.
