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Tribunale di Padova, ord. 19 maggio 2026 (R.G. 00001922/2026)

Qualora il regolamento arbitrale applicabile attribuisca al tribunale arbitrale il potere di adottare misure cautelari, il giudice ordinario è privo di competenza cautelare dopo la costituzione del collegio arbitrale, in quanto la potestas iudicandi cautelare arbitrale concorre con quella giudiziale solo sul piano diacronico, ai sensi dell’art. 818, co. 2, cod. proc. civ., rimanendo quella del giudice statuale limitata al periodo antecedente all’accettazione dell’arbitro unico o alla costituzione del collegio.

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