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Tribunale di Padova, ord. 16 maggio 2026 (R.G. 00001238/2026)

In presenza di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di un’associazione, qualora il collegio arbitrale non sia stato ancora costituito, la competenza ad adottare il provvedimento cautelare ante causam rimane in capo al giudice ordinario, individuato ai sensi dell’art. 669quinquies cod. proc. civ., atteso che l’art. 818 cod. proc. civ. attribuisce la competenza cautelare al collegio arbitrale soltanto in seguito all’accettazione della nomina o alla costituzione dell’arbitro.

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