La clausola compromissoria contenuta in un contratto è validamente opponibile alla parte che vi è subentrata con il consenso della controparte originaria, sicché il giudice ordinario deve dichiarare il proprio difetto di competenza in favore dell’arbitro designato dalla clausola medesima, ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., qualora la relativa eccezione sia sollevata dal convenuto e non contrastata dall’attore.
Ove il giudice si dichiari incompetente a seguito di eccezione di compromesso sollevata dal convenuto e non contrastata dall’attore, le spese di lite possono essere integralmente compensate, atteso che l’operatività della clausola arbitrale è nella disponibilità delle parti quanto alla singola controversia, ai sensi dell’art. 819-ter co. 1 cod. proc. civ., e che pertanto l’introduzione della lite avanti al giudice ordinario da parte dell’attore non può apparire di per sé arbitraria.
La presenza di una clausola compromissoria in alcuni dei contratti dedotti in giudizio non determina l’attrazione dell’intera controversia in arbitrato, dovendo il giudice dichiarare la propria incompetenza limitatamente alle domande fondate sui rapporti negoziali contenenti la clausola arbitrale, mentre per le restanti domande opera il diverso criterio di competenza applicabile.
