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Tribunale di Nuoro, ord. 5 dicembre 2025

La correzione del lodo arbitrale già depositato presso il tribunale deve essere richiesta, ai sensi dell’art. 826 cod. proc. civ., al tribunale del luogo in cui è avvenuto il deposito, con applicazione delle disposizioni dell’art. 288 cod. proc. civ. in quanto compatibili. Ne consegue che la correzione operata dall’arbitro successivamente al deposito del lodo, senza il rispetto delle forme codicistiche previste, non può ritenersi idonea a sanare l’errore materiale e determina l’irregolarità formale del lodo ostativa alla dichiarazione di esecutività.

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