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Tribunale di Nola, decr. 27 luglio 2026 (R.G. 00001906/2026)

Qualora la clausola compromissoria attribuisca al presidente del tribunale il potere di nominare anche l’arbitro spettante alla parte che non vi abbia provveduto, l’inerzia delle parti e la conseguente impossibilità di costituire il collegio arbitrale integrano i presupposti per l’esercizio di tale potere sostitutivo, da esercitarsi al fine di consentire la regolare costituzione dell’organo arbitrale.
Il presidente del tribunale provvede alla nomina dell’arbitro in sostituzione della parte inadempiente anche quando la clausola compromissoria preveda un arbitrato irrituale.

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