Un lodo arbitrale irrituale, ancorché la sua validità sia oggetto di contestazione in un giudizio in corso, costituisce prova scritta, idonea come fondamento per l’emanazione di un decreto ingiuntivo, in quanto la prova scritta richiesta dall’art. 633 cod. proc. civ. può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena e l’emissione del decreto ingiuntivo non è preclusa dall’esistenza di contestazioni intorno all’esistenza ed all’esigibilità del credito.