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Tribunale di Nola, 26 giugno 2026, n. 2903

L’eccezione fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria o di una pattuizione negoziale derogatoria della cognizione ordinaria non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere tempestivamente proposta dalla parte interessata, nel rispetto delle ordinarie preclusioni processuali; la parte convenuta che si costituisca tardivamente incorre n preclusioni previste dall’art. 167, co. 2, cod. proc. civ. e non può validamente sollevare l’eccezione.
La qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale deve essere desunta dalla comune volontà delle parti, verificando se esse abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice — con formazione di un lodo suscettibile di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ. — ovvero abbiano inteso affidare agli arbitri una composizione negoziale della contia riconducibile alla volontà delle parti stesse; nel dubbio, deve optarsi per l’irritualità, atteso che l’arbitrato rituale introduce una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Dalla qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale discendono rilevanti conseguenze processuali: l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non configura una questione di giurisdizione ma una questione di merito, dalla quale deriva l’improponibilità della domanda; l’esistenz una clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta invece una pronuncia di incompetenza.

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