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Tribunale di Nola, 2 marzo 2026, n. 854

La clausola compromissoria non preclude l’emissione del decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario, atteso che il procedimento monitorio si svolge inaudita altera parte, modalità non contemplata nel giudizio arbitrale, ma l’eccezione di incompetenza fondata sulla convenzione di arbitrato deve essere valutata nella fase di opposizione.
L’eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata sulla convenzione di arbitrato rituale configura questione di competenza ai sensi dell’art. 819ter cod. proc. civ., in ragione della natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario propria dell’attività degli arbitri rituali.
L’eccezione di incompetenza fondata sulla convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta o nell’atto di opposizione, mediante espressa manifestazione di volontà della parte che la solleva.
Ai fini della qualificazione dell’arbitrato come rituale non assumono carattere decisivo né il conferimento agli arbitri del potere di decidere secondo equità, né la previsione di inappellabilità del lodo, né l’esonero da formalità procedurali, dovendosi valorizzare espressioni terminologiche compatibili con l’attività di giudicare una controversia e il richiamo alle norme sull’impugnazione del lodo rituale ex art. 827 cod. proc. civ.
L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo fondata sull’eccezione di arbitrato comporta un duplice contenuto decisorio: l’accoglimento in rito dell’opposizione e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice ordinario, con conseguente inapplicabilità della forma dell’ordinanza di cui all’art. 279, co. 1, cod. proc. civ.

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