La liquidazione delle spese e dell’onorario effettuata direttamente dagli arbitri ai sensi dell’art. 814 co. 2 cod. proc. civ., qualora accettata dalle parti, costituisce titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.
La liquidazione delle spese e dell’onorario effettuata direttamente dagli arbitri ai sensi dell’art. 814 co. 2 cod. proc. civ., qualora accettata dalle parti, costituisce titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.