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Tribunale di Nocera Inferiore, 22 luglio 2026, n. 1806

La clausola contrattuale che subordina la procedibilità dell’azione dell’assicurato alla previa redazione della perizia a opera di un collegio arbitrale ha carattere potenzialmente abusivo; in difetto di un’espressa comminatoria di improcedibilità, la previsione della perizia contrattuale deve essere interpretata come mera facoltà e non come condizione di procedibilità della domanda.

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