La clausola contrattuale che subordina la procedibilità dell’azione dell’assicurato alla previa redazione della perizia a opera di un collegio arbitrale ha carattere potenzialmente abusivo; in difetto di un’espressa comminatoria di improcedibilità, la previsione della perizia contrattuale deve essere interpretata come mera facoltà e non come condizione di procedibilità della domanda.
