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Tribunale di Nocera Inferiore, 18 settembre 2025, n. 2732

La qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale dipende dalla volontà delle parti espressa nella convenzione arbitrale. Quando le parti abbiano inequivocabilmente definito l’arbitrato come “rituale” e stabilito che la decisione debba essere resa “secondo diritto”, tale qualificazione prevale su eventuali disposizioni del regolamento dell’ente amministratore che non prevedano l’arbitrato rituale, anche se richiamato in via subordinata per la nomina degli arbitri.
Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo che dichiara la propria incompetenza in favore dell’arbitrato rituale deve necessariamente revocare con provvedimento espresso il decreto ingiuntivo, non essendo sufficiente la mera cancellazione della causa dal ruolo per impedire al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui è capace in pendenza dell’opposizione.

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