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Tribunale di Napoli, ord. 30 giugno 2026 (R.G. 00012259/2026)

Il procedimento per convalida di sfratto, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del tribunale, non può essere demandato ad arbitri limitatamente alla fase a cognizione sommaria, salva l’eventuale operatività della clausola compromissoria nella fase a cognizione piena.
L’eccezione fondata su clausola compromissoria pone, trattandosi di giudice privato, una questione pregiudiziale di improcedibilità della domanda giudiziale.

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