La reiterazione dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale, già rigettata, è ammissibile ai sensi dell’art. 283, co. 2, cod. proc. civ. solo in presenza di mutamenti sopravvenuti nelle circostanze, purché tali circostanze non fossero conoscibili con l’ordinaria diligenza al momento della prima istanza e risultino rilevanti ai fini della valutazione del periculum in mora.
L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale fondata su circostanze già sussistenti e conoscibili al momento della prima istanza è inammissibile e comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 283, co. 3, cod. proc. civ. a carico del richiedente in favore della cassa delle ammende.
