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Tribunale di Napoli, ord. 16 settembre 2025

La clausola compromissoria che devolve al collegio arbitrale “qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla esecuzione e/o alla interpretazione del contratto, nessuna esclusa” determina l’incompetenza funzionale del giudice ordinario per tutte le controversie relative al rapporto contrattuale, imponendo la dichiarazione di incompetenza anche quando la parte attrice aderisca successivamente all’eccezione sollevata dal convenuto.
Dichiarata l’incompetenza del giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria, deve essere assegnato alle parti un congruo termine per la riassunzione della controversia dinanzi al collegio arbitrale, in applicazione dei principi generali sui rapporti tra arbitrato e processo.

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