Ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., il potere cautelare degli arbitri deve essere espressamente conferito dalla clausola arbitrale, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali che già contemplino tale potere, o comunque convenuto prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale. In assenza di specifica attribuzione di poteri cautelari nella convenzione di arbitrato, la competenza a concedere la tutela d’urgenza resta devoluta al tribunale ordinario, come previsto dall’art. 669-quinquies cod. proc. civ.