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Tribunale di Napoli, ord. 15 dicembre 2025

Nei procedimenti arbitrali in cui la società sia parte convenuta o litisconsorte necessario e sussista un conflitto di interessi tra la medesima e i suoi organi rappresentativi, il tribunale competente può nominare un curatore speciale ai sensi degli artt. 78 e ss. cod. proc. civ., affinché rappresenti e assista la società nel giudizio arbitrale avente ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari, l’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. e l’azione per danno diretto alla partecipazione sociale ex art. 2497 cod. civ.

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