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Tribunale di Napoli nord, 21 maggio 2026, n. 1810

In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha individualità nettamente distinta dal contratto nel quale è inserita e non ne costituisce un accessorio. La risoluzione del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, la quale resta valida ed efficace per le controversie scaturenti dal contratto stesso.
Al fine di accertare se una clausola compromissoria preveda un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale (arbitrato contrattuale) deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile in base alle regole di ermeneutica contrattuale. Il criterio discretivo consiste nel fatto che nell’arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione della controversia attraverso lo strumento negoziale.
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale non ha carattere vessatorio ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., in quanto non comporta una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, ma determina soltanto l’improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all’azione.
La questione dell’improponibilità della domanda derivante dalla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non osta all’emissione del decreto ingiuntivo, essendo facoltà dell’intimato di eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione per ottenere la relativa declaratoria.

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