La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la devoluzione agli arbitri delle controversie tra soci e di quelle tra la società e i soci, non comprende l’azione di responsabilità esercitata dal socio nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 cod. civ., anche qualora l’amministratore rivesta altresì la qualità di socio, atteso che tale azione attiene alla gestione dell’impresa e non al rapporto sociale in senso stretto, salvo che lo statuto estenda espressamente l’ambito della convenzione arbitrale alle controversie con gli amministratori.
