Si ha arbitrato quando le parti demandano a terzi la soluzione di questioni pramente giuridiche, quali l’interpretazione del contratto, l’accertamento della sua validità o la valutazione della sua efficacia. Si ha, per converso, perizia contrattuale quando le parti demandano a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici, quali l’esistenza del danno, il valore delle cose danneggiate e la stima dell’indennizzo, impegnandosi ad accettare tale apprezzamento come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
La perizia contrattuale non integra una condizione derogativadella giurisdizione e non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche, essendo tali controversie escluse da quelle demandate ai periti.
La perizia contrattuale, avendo natura di mandato collettivo, è impugnabile esclusivamente per vizi del consenso ai sensi dell’art. 1427 cod. civ. ovvero per cause di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.
