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Tribunale di Napoli, decr. 24 luglio 2026 (R.G. 00013509/2026)

A fronte dell’accertamento già contenuto nel lodo arbitrale, la parte deve conseguirne l’esecutività nelle forme di cui all’art. 825 cod. proc. civ. e non può chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo per il medesimo credito, la quale determinerebbe un’ingiustificata duplicazione del titolo.

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