Il rinvio, contenuto in un contratto, alla disciplina della competenza arbitrale stabilita in distinto documento deve essere effettuato con un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, in maniera generica, mediante il mero riferimento al documento o al formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.