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Tribunale di Napoli, 8 maggio 2026, n. 7653

La perizia contrattuale è un negozio giuridico con cui le parti deferiscono a terzi la determinazione di elementi del contratto, in particolare la quantificazione del danno; essa si distingue dall’arbitrato irrituale, cui si ricorre solo quando i periti nominati dalle parti non raggiungono un accordo e viene designato un terzo perito chiamato a dirimere il disaccordo, componendo la lite con un atto avente natura negoziale.
Nel sistema della perizia contrattuale previsto dalle condizioni generali di polizza assicurativa, il collegio peritale si compone di due periti di parte; il terzo perito interviene esclusivamente in caso di disaccordo tra i due ovvero su richiesta di una delle parti, dando luogo in tal caso ad un arbitrato irrituale; ove la compagnia assicurativa ometta di nominare il proprio perito, la parte interessata può ricorrere al presidente del tribunale per la nomina sostitutiva ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., e l’arbitro così nominato subentra nel ruolo del perito non designato dalla compagnia.
Il lodo emesso all’esito di un arbitrato irrituale ha natura negoziale e non giudiziale; esso non costituisce titolo idoneo ad ottenere un decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 634 cod. proc. civ., né può essere posto a fondamento di una procedura esecutiva, atteso che l’esecutività è propria esclusivamente dei lodi arbitrali rituali divenuti esecutivi ai sensi degli artt. 824 bis e 825 cod. proc. civ.

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