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Tribunale di Napoli, 4 novembre 2025, n. 10064

L’arbitrato irrituale si configura quando le parti attribuiscono al collegio arbitrale una funzione decisoria vincolante, comprensiva della valutazione sia del quantum che dell’an debeatur, come desumibile dalla formulazione dell’incarico e dalla volontà comune dei mandanti, da accertarsi anche sulla base del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ.
La qualificazione dell’oggetto della controversia deferita agli arbitri costituisce questione di interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato.
Il lodo arbitrale irrituale può essere impugnato per errore essenziale, ai sensi degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 cod. civ., qualora la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, tale da aver inciso in modo determinante sulla decisione.

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