La controversia vertente sia su possibili vizi formali concernenti la procedura di formazione della volontà assembleare che su vizi sostanziali di chiarezza e verità del bilancio è attribuita alla competenza del Giudice statuale.
La controversia vertente sia su possibili vizi formali concernenti la procedura di formazione della volontà assembleare che su vizi sostanziali di chiarezza e verità del bilancio è attribuita alla competenza del Giudice statuale.