La semplice partecipazione di un soggetto ad una procedura arbitrale per conto di una compagnia assicuratrice non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un potere rappresentativo generale nei rapporti con i terzi al di fuori dell’ambito arbitrale, rimanendo a carico di chi invoca tale rappresentanza l’onere di fornirne specifica prova.
