Il compenso dovuto agli arbitri irrituali si connota come debito ex mandato, per l’adempimento coattivo del quale deve essere attivato un ordinario giudizio di cognizione.
L’art. 814 cod. proc. civ. configura un meccanismo per il quale l’autoliquidazione del compenso effettuata dall’arbitro ha valore di proposta contrattuale che, per vincolare le parti del giudizio, deve essere accettata; in difetto di accettazione, la proposta rimane ferma fino alla determinazione giudiziale richiesta dagli stessi arbitri al fine di acquisire un titolo giurisdizionale e quindi esecutivo.
