Il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, come è invece consentito dall’articolo 829 cod. proc. civ. per l’arbitrato rituale, neppure ove consistano in un’erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine a loro mandato; e non è più in generale annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante.