La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che non attribuisca il potere di nomina della totalità degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, conformemente a quanto previsto dall’art. 838-bis cod. proc. civ., è affetta da nullità, atteso che il requisito di eteronomia nella designazione dell’organo giudicante è volto a garantire l’imparzialità e l’indipendenza ed ha carattere inderogabile, trovando applicazione indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato.
