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Tribunale di Napoli, 25 febbraio 2026, n. 3188

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che non attribuisca il potere di nomina della totalità degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, conformemente a quanto previsto dall’art. 838-bis cod. proc. civ., è affetta da nullità, atteso che il requisito di eteronomia nella designazione dell’organo giudicante è volto a garantire l’imparzialità e l’indipendenza ed ha carattere inderogabile, trovando applicazione indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato.

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