Il lodo che si limiti a dichiarare non esigibile il credito non ne accerta l’inesistenza né l’insussistenza del relativo obbligo, sicché l’accertamento arbitrale può costituire la fonte del credito successivamente azionato in via monitoria.
Il lodo che si limiti a dichiarare non esigibile il credito non ne accerta l’inesistenza né l’insussistenza del relativo obbligo, sicché l’accertamento arbitrale può costituire la fonte del credito successivamente azionato in via monitoria.