La clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto pubblico, ai sensi dell’art. 241 d.lgs. 163/2006 come modificato dall’art. 1, co. 19, l. 190/2012, è nulla qualora difetti la preventiva autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione appaltante. Tale autorizzazione costituisce requisito di validità della clausola e non può identificarsi con la mera delibera di approvazione del contratto contenente il compromesso arbitrale, dovendo risultare da un atto formale specificamente riferito alla devoluzione in arbitrato delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
