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Tribunale di Napoli, 18 novembre 2025, n. 10637

Le decisioni assunte dagli organi di arbitrato bancario e finanziario in materia di rimborso degli oneri assicurativi e delle commissioni di intermediazione non maturate a seguito di estinzione anticipata del finanziamento non incidono sulla legittimazione passiva del finanziatore o del cessionario del credito, i quali restano esposti alla domanda restitutoria del consumatore in ragione del collegamento negoziale tra i contratti, ferma restando l’eventuale azione di regresso nei confronti della compagnia assicuratrice o dell’intermediario.

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