Le decisioni assunte dagli organi di arbitrato bancario e finanziario in materia di rimborso degli oneri assicurativi e delle commissioni di intermediazione non maturate a seguito di estinzione anticipata del finanziamento non incidono sulla legittimazione passiva del finanziatore o del cessionario del credito, i quali restano esposti alla domanda restitutoria del consumatore in ragione del collegamento negoziale tra i contratti, ferma restando l’eventuale azione di regresso nei confronti della compagnia assicuratrice o dell’intermediario.
